Il Giudice di Pace è stato istituito il 1° maggio 1995.
Ha competenza in materia civile e in materia penale.
In materia Civile
- Incidenti automobilistici e di navigazione quando l’entità del danno non supera i 15.493 euro;
- Risarcimento danni o valori di importo inferiore a 2.582,00 euro;
- Controversie sull’uso dei servizi condominiali e liti ambientali (es. fumi delle caldaie di riscaldamento, parcheggio delle auto nel cortile, occupazione parti comuni);
- Funzione di pacificazione per le liti su beni mobili senza limiti di valore;
- Controversie con i vicini (rispetto alle distanze per alberi e siepi, installazione di segnali di confine fra terreni, emissione da parte di privati di rumori, esalazioni, fumi e calori);
- Reclami dei consumatori (recupero crediti o beni dati in prestito, contenzioso con la banca, risarcimento danni, prodotti difettosi, prestazioni per servizi resi da elettricisti, idraulici, falegnami, tintorie, meccanici, ecc… - con limite di valore di 2.582,00 euro);
- Ricorsi a contravvenzioni ( violazioni del Codice della Strada o Sanzioni Amministrative) da proporre entro 60 giorni salva diversa indicazione apposta sul verbale;
- Contestazioni relative alla perdita di possesso di autoveicoli (cancellazione dal PRA).
Il Giudice di Pace ha anche una funzione di pacificazione.
Questa procedura si dice non contenziosa, perche mira ad evitare la causa.
Può essere applicata alle liti su beni mobili senza limite di valore.
Se il Giudice riesce a mettere d’accordo le parti, viene scritto un verbale d’accordo e il processo si conclude.
Nel caso in cui una parte non si presenti o non venga trovato l’accordo, si va in causa davanti al giudice competente.
In materia Penale
Dal 1º ottobre 2001 il Giudice di Pace è anche un giudice penale.
Il D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ha attribuito alla sua competenza, alcuni reati di notevole diffusione, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso, l'ingiuria e la diffamazione, il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
La richiesta deve essere presentata recandosi personalmente.
Quando il valore della causa è inferiore a 516,00 euro non è indispensabile la presenza di un avvocato.
Anche per le cause che superano questo valore e fino a 1.100,00 euro, il Giudice di Pace può autorizzare il cittadino a difendersi da solo.
Prima di procedere con la causa il Giudice di Pace cerca sempre di mettere d’accordo le Parti. Se il tentativo riesce, stende un verbale di conciliazione e la controversia si conclude.
Se invece il tentativo di conciliazione fallisce, si prosegue con la causa fino alla sentenza.
Data creazione: Tue May 12 15:38:33 CEST 2015