Scadenza versamenti Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023
Con la deliberazione n. 16 del 09.03.2023, il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe Tassa Rifiuti 2023.
Il versamento, da effettuarsi mediante modello F24, sarà suddiviso in tre rate:
Tipo Pagamento | Scadenza | Tariffe |
1° rata | 30 giugno | Acconto calcolato su Tariffe anno 2022 |
2° rata | 30 settembre | Acconto calcolato su Tariffe anno 2022 |
3° rata | 30 dicembre | Tariffe anno 2023 a saldo e conguaglio su tutto il 2023 |
In alternativa al versamento a rate alle scadenze sopra indicate, è fatta salva la possibilità di versamento in un'unica soluzione della TARI dovuta per l'anno 2023, entro la scadenza del 2 dicembre 2023.
Il pagamento deve essere effettuato tramite il modello F24 allegato all'avviso inviato dal Comune o disponibile presso Banche e Uffici Postali, indicando i seguenti codici:
3944 - TARI - Tassa sui Rifiuti
3945: TARI – Interessi
3946: TARI – Sanzioni
F704 - Codice catastale Comune di Monza
A partire dall’anno d’imposta 2021 l’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 5/E ha istituito i codici tributo separati per il versamento del tributo provinciale (Tefa):
TEFA - denominato “TEFA-tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente”;
TEFN – denominato “TEFA-tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente-interessi”;
TEFZ - denominato “TEFA -tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente-sanzioni”
Ritardato o omesso pagamento
Al contribuente, che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento, viene notificato a mezzo di raccomandata A.R. un avviso di sollecito.
Tale provvedimento indicherà la somma da versare, con addebito delle spese di notifica e l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso/parziale pagamento oltre agli interessi di mora.
Nel caso in cui il contribuente, anche in seguito alla notifica dell’avviso di sollecito, non provveda a regolarizzare la propria posizione contributiva viene notificato, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, un accertamento per omesso o insufficiente pagamento con applicazione della sanzione pari al 30% delle somme non versate, oltre agli interessi di mora ed alle ulteriori spese di notifica.
La sanzione è prevista dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 695 dell’art. 1 della Legge 147/2013.
L’atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019, senza la preventiva notifica di cartella di pagamento o ingiunzione fiscale.
In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, scaduto il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si procederà alla riscossione coattiva di quanto complessivamente dovuto, con aggravio di ulteriori spese di riscossione ai sensi del comma 792 art. 1 della L. 160/2019.
Gli interessi sono quelli legali, tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.
Ultimo aggiornamento: Wed Mar 27 15:31:53 CET 2024
Data creazione: Wed Jun 03 12:55:14 CEST 2015