Il 18 novembre 2019 è stato approvato il Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana che sostituisce il precedente Regolamento risalente, al 1974.
Il Nuovo Regolamento Comunale di Polizia Urbana uniforma le politiche in materia di sicurezza urbana e supera l’emanazione delle Ordinanze del Sindaco in tema di sicurezza urbana.
Il Regolamento si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi sul territorio stesso.
Nell’art. 5 è vietato:
- bivaccare, anche in ore diurne, utilizzando gli spazi pubblici impropriamente o come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea
- comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l’espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l’occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare donne, anziani, disabili e minori;
- atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
- rallentare o fermare i veicoli sulle strade per acquistare da venditori abusivi
- effettuare l’accattonaggio con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche o dei parcheggi anche limitrofi alle predette aree e/o che rendano difficoltoso l’accesso ad esse;
- esibire, durante la pratica dell’accattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà;
- effettuare assembramenti di persone, organizzati o meno, tali da comportare molestia o disturbo, se non preventivamente autorizzati;
- limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio e relative pertinenze o rendere pericoloso o difficoltoso l’accesso alle stesse
- effettuare la raccolta di fondi, denaro o offerte in genere.
Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni, regolarmente iscritte e legalmente riconosciute, dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, previa autorizzazione da richiedere al Settore comunale competente; - avere comportamenti tali che possano portare a danneggiare o ad inibire al pubblico l’utilizzo delle attrezzature funzionali (giochi, arredi, recinzioni, cancelli, cestini rifiuti, pavimentazioni anti trauma a titolo esemplificativo e non esaustivo) delle aree facenti parte del verde pubblico urbano (giardini attrezzati, aree di svago, aree destinate alla fruizione di animali domestici.);
- assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope.
E’ altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all’assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.
In attuazione del potere regolamentare previsto dall’art. 9, comma 3 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui ai commi 1° e 2° dello stesso art. 9, in caso di accertamento di condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle aree stesse, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione o dell’art. 5 del presente regolamento.
a) area monumentale – centro storico NAF “nuclei di Antica Formazione: Centro e Borghi Storici – Aree A” che sono luoghi interessati da consistenti flussi turistici e di persone, compresa all’interno della delimitazione individuata dal PGT “Piano di Governo del Territorio”,
b) musei e complessi monumentali nel centro urbano – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
c) Parco Villa Reale, Villa Reale compresi i Giardini, le sue pertinenze e parcheggi come delimitati dalla “cinta muraria” compresa/estesa ai cento metri dalla cinta e dentro 300 metri dagli ingressi nel territorio del Comune di Monza;
d) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, comprese le biblioteche e tutti gli istituti e luoghi della cultura – entro 300 metri dagli ingressi – e loro pertinenze e parcheggi;
e) ospedali, istituti di cura e salute – entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
f) parchi e giardini – entro 300 metri dal loro perimetro;
g) aree interne delle infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze;
h) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
Ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni indicate all’art. 5 comportano, per chi abbia accertato la violazione, l’immediata emissione per iscritto al trasgressore dell’Ordine di Allontanamento con indicazione delle motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ritorno nella località oggetto della violazione per la durata di quarantotto ore dall'accertamento.
La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della Legge Regionale 6/2010 (vendita abusiva) e dall'articolo 7, comma 15-bis
(parcheggio abusivo) del Codice della Strada, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.
Sempre nell’ambito della salvaguardia della sicurezza pubblica e del miglioramento della vivibilità, all’art. 7 è fatto divieto, nei luoghi pubblici della Città, ad eccezione dei plateatici e delle aree immediatamente prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree, con eccezione in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale. L’infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande.
A partire dalle ore 21:00 e fino alle ore 06:00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche con l’eccezione in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall’Amministrazione Comunale, in assenza di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti. Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche a partire dalle ore 21:00 e fino alle ore 24:00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell’acquisto della merce prodotta dall’esercizio stesso. Resta fermo il divieto di vendita di bevande alcoliche, tra le ore 24:00 e le 6:00, previsto dalla Legge 160/2007.
Al fine di prevenire cessioni di sostanze alcoliche ai minori è vietato la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, a minori di anni 18, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
Ultimo aggiornamento: Mon Mar 29 12:28:52 CEST 2021Data creazione: Tue Dec 19 16:31:03 CET 2017