Trasparenza e diritto di accesso

L'accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione può avvenire con diverse modalità:

  • accesso civico (introdotto con il d.lgs 33/2013), circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni sottoposti ad obbligo di pubblicazione
  • accesso generalizzato (art. 5 d.lgs. 97/2016) esteso a tutti gli atti, documenti e dati ulteriori, ma con attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati. Sono esclusi dall'accesso generalizzato tutti i documenti e informazioni che ricadono nelle tipologie indicate all’art. 5 bis introdotto dal d.lgs 97/2016.

Queste due modalità di accesso possono essere avviate da chiunque senza necessità di motivare la richiesta, nella quale però occorre identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

  • accesso documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/90) sussiste solo nei casi in cui è necessario tutelare interessi pubblici e privati che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni. Nella richiesta di accesso occorre indicare e dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso».
Ultimo aggiornamento: Thu Jun 06 14:50:17 CEST 2024
Data creazione: Thu Jan 05 11:57:49 CET 2017

Pagine collegate

Aiutaci a migliorare