Attestazione energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) – che ha sostituito la precedente ACE - certificando i risultati della diagnosi energetica compiuta sull’edificio e sulle sue dotazioni impiantistiche, etichetta l’immobile in una specifica classe di appartenenza compresa tra le 10 categorie previste (dalla A4 – la migliore – alla G – la peggiore).
Gli interessati vengono, così, messi in condizione di conoscere preventivamente la performance energetica dell’immobile/unità immobiliare ed i costi di gestione connessi al riscaldamento/raffrescamento/acqua calda sanitaria (acs).


Obbligatorietà

L’attestazione energetica delle prestazioni degli edifici è, principalmente, richiesta nei seguenti casi:

a)    compravendite, trasferimenti a titolo oneroso;
b)    annunci promozionali di vendita o affitto di unità immobiliari;
c)    edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori;
d)    ristrutturazione edilizia “importante”, ovvero quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro (muri perimetrali, basamento, copertura e serramenti) dell’intera costruzione;
e)    edifici pubblici ed aperti al pubblico;
f)    per tutti i contratti nuovi o rinnovati per gestione degli impianti.

Se un immobile è già munito del precedente ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in corso di validità, redatto prima del 6 giugno 2013, non è necessario dotare l’immobile di nuovo APE.

Come fare

Per essere idoneo l’APE deve essere:

- redatto da un ‘soggetto accreditato’, chiamato certificatore energetico, iscritto all’elenco dell’Organismo di accreditamento (rintracciabile sul sito www.cened.it);
- registrato, on line, al catasto energetico
(ormai, dal 1 settembre 2011, non è più necessario alcun timbro di accettazione da parte del Comune).

L’APE ha una validità di 10 anni dalla data della sua registrazione digitale nel catasto energetico, salvo eventuali successivi interventi modificativi edilizi e/o agli impianti.

Il Servizio Paesaggio e Innovazione edilizia può eseguire copie solo di “vecchi ACE” redatti, e ivi depositati, fino alla data del 31 agosto 2011.

Infatti, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'autenticazione delle copie può essere fatta “dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.”


Normativa

Newsletter - novità normative redazione APE (formato PDF - 50 KB)

- Nazionale: D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii, decreti Efficienza Energetica G.U. serie generale n. 162 del 15 luglio 2015 suppl. ord. n. 39;
- Regionale: L.R. n. 24/06, DGR n. VIII/8745 e s.m.i. (L.R. n. 3/11 art. 17 lett. f)), DGR n. IX/2555, DGR X/3868, d. D.U.O n. 6480/15 e allegati.

Ultimo aggiornamento: Tue Jul 19 12:21:46 CEST 2016
Data creazione: Mon Jun 01 15:26:02 CEST 2015

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