L’accesso dei cani a parchi e giardini è regolamentato da alcuni articoli del Regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- A i cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
- E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
- E’ fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
- E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Il Comune garantisce in ognuna delle Circoscrizioni in cui è divisa la Città almeno un’area, entro spazi verdi pubblici, destinata ai cani.
Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani
- Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
- Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone,alle piante o alle strutture presenti.
Data creazione: Thu May 28 15:32:16 CEST 2015