Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono esclusi dal pagamento del ticket gli assistiti che hanno un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc.), indipendentemente dal reddito familiare.
Per visualizzare tutte le esenzioni per la specialistica ambulatoriale e per la farmaceutica sono consultabili in fondo alla pagina:
• la tabella complessiva delle esenzioni per la specialistica ambulatoriale
• la tabella complessiva delle esenzioni per farmaceutica.
Per ulteriori informazioni, è disponibile il servizio chat con un operatore cliccando sul bottone in basso a destra.
Il ticket sanitario è dovuto per:
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
- l’assistenza farmaceutica,
- alcune prestazioni di Pronto Soccorso,
- le cure termali.
I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito possono avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Alcune esenzioni per reddito sono assegnate automaticamente dal Ministero dell'Economia e Finanze, per altre invece bisogna presentare una autocertificazione sotto la propria responsabilità. Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo "Esenzioni per Reddito".
I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca della ASST di competenza la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera Sanitaria. Il diritto all'esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia, indicate nell’Allegato 8 al DPCM 12/01/2017. Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo “Esenzioni per malattie croniche e invalidanti”.
I cittadini affetti da Malattia Rara possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara. Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie rare è prevista l'esenzione per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria (art. 52 e Allegato 7 del DPCM 12/01/2017). Per approfondimenti si veda il successivo paragrafo "Esenzioni per malattie rare".
Per ottenere l'attestato di esenzione, gli assistiti con riconoscimento di invalidità civile da parte di INPS devono recarsi agli sportelli territoriali Scelta e Revoca della ASST di competenza con il verbale che attesta l'invalidità. Per i soggetti riconosciuti affetti da malattie rare è prevista l'esenzione per tutte le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento ed il monitoraggio della malattia e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti (art. 52 e Allegato 7 del DPCM 12/01/2017).
È possibile consultare l’elenco delle proprie esenzioni e autocertificare online la situazione reddituale, accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico e servizi welfare digitali.
La legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, all’art. 8, comma 15, prevede che tutti i cittadini siano soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, fino all'importo massimo di € 36.15 per ricetta.
Regione Lombardia, con DGR n. VIII/005875 del 21 novembre 2007 ha stabilito l’importo massimo pari a € 36.00 per la quota di partecipazione alla spesa per ricetta.
Il ticket viene calcolato in base alle prestazioni riportate in ricetta.
Per calcolare il ticket, si sommano le tariffe delle singole visite ed esami presenti nella ricetta (tariffe definite nel Nomenclatore tariffario regionale della specialistica ambulatoriale) fino al tetto massimo di € 36.00. Se la somma delle singole visite ed esami presenti nella ricetta è inferiore a € 36.00, il ticket sarà pari al valore delle prestazioni.
La prescrizione di visite ed esami di specialistica ambulatoriale medica può contenere:
· una visita specialistica per ricetta;
· esami di laboratorio - massimo 8 a branca specialistica per ricetta;
· diagnostica strumentale - massimo 8 a branca specialistica per ricetta (ad es. radiografia spalla destra, torace, spalla sinistra, ginocchio…);
· fisioterapia - in base alle patologie consigliate;
· cure termali - in base alle patologie consigliate.
In fondo alla pagina è consultabile la tabella complessiva delle esenzioni per la specialistica ambulatoriale.
Per quanto riguarda la rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, i medicinali si dividono in due classi:
- Medicinali di Fascia A (medicinali essenziali e medicinali per malattie croniche). Sono medicinali, a carico del SSN, impiegati per patologie gravi, croniche e acute. Sono inclusi nella Fascia A tutti i medicinali ritenuti essenziali per assicurare le cure previste nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (LEA).
- Medicinali di Fascia C (medicinali non essenziali). Sono medicinali a totale carico del paziente utilizzati per patologie di lieve entità o considerate minori. Non sono quindi considerati medicinali “essenziali".
I prezzi di riferimento dei farmaci per il calcolo della quota di compartecipazione sono stabiliti da AIFA ai sensi dell'articolo 7 della legge 405/2001.
In relazione a questi parametri, per gli assistiti non esenti, l'importo massimo del ticket sui farmaci è di € 2,00 a confezione e di € 4,00 a ricetta.
La quota fissa di compartecipazione vale anche per i farmaci equivalenti e per i farmaci non coperti da brevetto (o generici). Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità del farmaco, è dovuta la differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico. Tale quota aggiuntiva non è dovuta:
Allegati
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DGR n. XII/2225 del 22 aprile 2024 - Determinazioni in merito all'esenzione regionale dal ticket per l'assistenza farmaceutica identificato con il codice E02F
Documento PDF - 165 KB08/07/2024 -
Esenzione E02F - Modello autocertificazione
Documento OpenOffice - 37 KB08/07/2024 -
Categorie esenti dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per l'assistenza farmaceutica
Documento PDF - 204 KB27/05/2024 -
Esenzioni per assistenza farmaceutica
Documento PDF - 447 KB27/05/2024 -
Esenzione dalla spesa farmaceutica per patologie croniche/malattie rare e reddito
Documento PDF - 175 KB25/06/2024
Determinate condizioni di reddito possono comportare il diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e/o farmaceutiche. Alcune esenzioni per reddito sono valide su tutto il territorio nazionale, altre invece sono valide solo in Regione Lombardia. In allegato è presente la "Tabella dei codici di esenzione per reddito" dove è specificato il relativo ambito di validità.
Il diritto alle esenzioni per reddito è attestato diversamente in base alla tipologia considerata.
I moduli per l'autocertificazione sono disponibili in allegato e presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale; in alternativa è disponibile la compilazione online sul sito FSE.
Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14
Le esenzioni con codice E01, E03, E04, E05 ed E14 sono certificate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Queste esenzioni sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e vengono registrate nell’Anagrafe Regionale degli Assistiti, in base ai dati comunicati dal Ministero. Nel mese di marzo di ogni anno, il Ministero stila l'elenco dei cittadini che hanno diritto all’esenzione.
L’elenco viene definito in base alle informazioni fornite da:
- Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito),
- INPS (per la verifica della titolarità dell’assegno sociale e della pensione al minimo),
- Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro),
come previsto dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.
Le esenzioni individuate dal MEF hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo.
Il diritto all’esenzione del ticket può essere verificato in qualsiasi momento con queste modalità:
- su internet, effettuando l'accesso al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei servizi welfare online;
- di persona, presso gli sportelli di Scelta e Revoca delle ASST di competenza territoriale;
- rivolgendosi al proprio medico di Medicina Generale.
Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale; ne deriva che il MEF non invia i dati di contribuenti che utilizzano modelli di dichiarazione dei redditi (modello 770 ad es.) effettuati da sostituti di imposta quale l’INPS che non permettono al MEF di ricostruire il reddito familiare fiscale.
Se il cittadino ritiene di aver diritto ad una esenzione per reddito E01, E03, E04, E05, E14 che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF, può presentare un’autocertificazione della propria condizione in ASST. Per informazioni più approfondite si consiglia di leggere il paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione. Tale esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno. Laddove l’esenzione autocertificata dal cittadino non sia riscontrata nel successivo flusso di esenzioni certificate dal MEF, essa sarà chiusa alla scadenza e non rinnovata.
Nel caso in cui un cittadino chieda la revoca all'ASST di competenza o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14) poiché ritiene di non possedere più i requisiti necessari per godere dell’esenzione, la revoca avrà validità solo per l'anno in corso. È quindi possibile che nell’anno successivo, a partire dal 1° aprile, l’esenzione venga nuovamente assegnata automaticamente dal MEF, se dai dati reddituali rilevati risulta ancora permanere il requisito di diritto (solitamente per un’anomalia riconducibile ad errori nella dichiarazione dei redditi presentata).
In tal caso è necessario che il cittadino:
- verifichi che la dichiarazione dei redditi per l’anno di competenza sia corretta, eventualmente facendosi supportare da un Patronato, un CAAF o altro soggetto che offra assistenza fiscale;
- chieda nuovamente la revoca del diritto all’esenzione non posseduto.
Codici di esenzione: E02, E12, E13
Sulla base delle disposizioni della DGR XI/7895 del 06.02.2023 (in allegato), di esecuzione di un’ordinanza del Tribunale di Milano, l’esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la specialistica ambulatoriale può essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall’esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 Euro incrementato a 11.362,05 Euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 Euro per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione).
La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) è l’attuale modalità prevista dalla legge per acquisire lo status di disoccupato. La domanda di NASpI o di DIS-COLL equivale alla DID.
Si evidenzia che nelle FAQ presenti sul sito del Ministero della Salute si legge che sono equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità.
Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuto dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell’autocertificazione presentata dal cittadino. L’autocertificazione va compilata secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo: Autocertificazione del diritto all’esenzione.
I cittadini aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST o anche presso le farmacie, per rinnovare le esenzioni tramite l’autocertificazione, oppure potranno procedere on line autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.
Se sono venute meno le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione (ad es. per cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.) il cittadino deve darne immediata comunicazione all’ASST di competenza territoriale (Ufficio scelta e revoca). L’ASST provvederà alla revoca e al ritiro del certificato di esenzione. La revoca può essere effettuata anche tramite il sito del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni, selezionando l’esenzione tra quelle attive e chiedendone la revoca.
A partire dal 01/07/2022 le esenzioni regionali E12 e E13 hanno una durata massima annuale, come già previsto per l’esenzione nazionale E02, non automaticamente rinnovabile, con scadenza al 31 marzo di ogni anno, salva precedente variazione dello stato di diritto.
Esenzioni con codice E30 e E40
Dal 1° aprile 2020 le esenzioni relative all’assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro, incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare, come da tabella 1 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”, per i farmaci correlati alla patologia.
Le esenzioni E30 e E40 sono valide per un anno, dal 1° aprile al 31 marzo successivo, e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se rimangono le condizioni per beneficiarne. Se invece non sussistono più le condizioni di diritto, verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.
I titolari invece di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella 2 dell’allegato “Limiti massimi di reddito”dovranno presentare un’autocertificazione della propria condizione al fine del rilascio dell’attestato di esenzione.
A partire dall’esercizio 2022, il termine annuale di scadenza delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è di regola fissato al 30 giugno, fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimentali che modifichino la materia in questione.
Si ricorda che, per agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E02, E12, E13 ed E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF) anche prima della scadenza.
Autocertificazione del diritto all’esenzione
L’autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto ad un’esenzione per reddito può essere presentata:
- agli sportelli di Scelta/Revoca della ASST di competenza;
- tramite il sito FSE e dei sevizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;
- in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).
Presso le medesime sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione.
In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale si consiglia di rivolgersi ad un Patronato, a un CAAF o ad altro soggetto che offra assistenza fiscale.
ATTENZIONE:
L’ATS è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate.
Si ricorda che nel sottoscrivere l’autocertificazione il cittadino dichiara di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. n° 445/2000.
Allegati
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DGR 7895 del 6 febbraio 2023 - Esenzione nazionale dal ticket sanitario per la specialistica ambulatoriale E02
Documento PDF - 155 KB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Bergamo
Documento compresso - 2,88 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Brescia
Documento compresso - 2,88 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Brianza
Documento compresso - 2,88 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Insubria
Documento compresso - 2,88 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Milano
Documento compresso - 2,91 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Montagna
Documento compresso - 2,89 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Pavia
Documento compresso - 2,88 MB03/04/2025 -
Moduli esenzione ticket ATS Valpadana
Documento compresso - 2,89 MB03/04/2025 -
Tabella dei codici di esenzione per reddito
Documento PDF - 161 KB03/04/2025 -
Tabella limiti massimi di reddito E30 ed E40
Documento PDF - 208 KB03/04/2025 -
Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024
Documento PDF - 33 KB03/04/2025
Il DPCM del 12/01/2017 (in allegato) ha approvato i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.), cioè il complesso delle prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale assicura attraverso le risorse finanziarie pubbliche.
L’art. 64 “Norme finali e transitorie” di detto DPCM, tra l’altro, prevede:
“Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e i relativi allegati 4, 4A, 4B, 4C, 4D entreranno in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della Salute di concerto con il MEF, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni; dalla medesima data sono abrogati il D.M. del 22/07/1996 e il D.M. del 9/12/2015”.
Il D.M. della Salute di concerto con il MEF del 25.11.2024, pubblicato in G.U., Serie Generale, n. 302 del 27.12.2024, recante “Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica” ha previsto l’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario al 30 dicembre 2024.
Allegati
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DGR n. XII/3685 del 20/12/2024: Ulteriori disposizioni in merito al D.P.C.M. 12.1.2017
Documento PDF - 521 KB24/02/2025 -
Delibera n. 7063 del 11 settembre 2017 - Individuazione, in fase di prima applicazione, dei presidi per le nuove malattie rare esenti individuate dal D.P.C.M 12.1.2017 “definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza….
Documento PDF - 1,2 MB24/02/2025 -
Delibera della Giunta Regionale n. 937 del 1° dicembre 2010- Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2011
Documento PDF - 888 KB24/02/2025 -
DGR 4201 del 18 gennaio 2021 - Disposizioni in materia di esenzioni dal ticket sanitario
Documento PDF - 242 KB24/02/2025 -
DGR n. X/6800 del 30 giugno 2017 - Approvazione delle prime disposizioni attuative del DPCM 12.1.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 30.12.1992, n. 502"
Documento PDF - 1,47 MB24/02/2025 -
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Documento PDF - 7,95 MB04/03/2025
Esenzioni malattie croniche e invalidanti
L’art. 53 de DPCM 12.1.2017 prevede che le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti individuate dal relativo allegato 8 (allegato PDF qui sotto) abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie indicate dal medesimo.
Come richiedere l'esenzione
I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera sanitaria.
Al fine di facilitare e semplificare il percorso del cittadino, in riferimento alle modalità di monitoraggio delle esenzioni per le malattie croniche e invalidanti, la DGR n. 937/2010 (Allegato 8), ha previsto che:
• per le patologie croniche e invalidanti non è più necessario procedere ad effettuare visite periodiche per verificare gli stati di esenzione; le verifiche relative a dette condizioni verranno effettuate con cadenza mediamente biennale dalle ASL tramite l’utilizzo delle informazioni contenute nella Banca Dati Assistito;
• dovranno essere richiamati per le visite solo i pazienti esenti per patologia cronica ed invalidante che per due anni di seguito non abbiano effettuato nessuna delle prestazioni per cui godono dell’esenzione; ciò con la finalità di escludere che, pur avendone bisogno, non accedano alle prestazioni utili per il corretto monitoraggio della loro patologia.
Esenzione regionale per l’assistenza farmaceutica per malattie croniche
In Regione Lombardia i soggetti iscritti al SSR, affetti da patologie croniche, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro - incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche – hanno diritto all’esenzione dal ticket farmaceutico per i farmaci correlati alla patologia (codice di esenzione: E30).
Per le modalità relative alla richiesta di esenzione regionale per l’assistenza farmaceutica per malattie croniche si rimanda al relativo paragrafo.
L’art. 52 del DPCM 12.1.2017 prevede che le persone affette dalle malattie rare indicate nel relativo allegato 7 abbiano diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria.
Come richiedere l'esenzione
I cittadini affetti da Malattia Rara possono richiedere l’esenzione presentando agli sportelli territoriali Scelta e Revoca la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara.
L’elenco delle malattie rare attribuite a ciascun Presidio è reperibile al seguente link: DGR N. 2443 seduta del 3/6/2024.
Per maggiori informazioni sulle malattie rare esenti si rimanda al sito del Centro di Coordinamento regionale delle malattie rare.
Esenzione regionale per l’assistenza farmaceutica per malattie rare.
In Regione Lombardia i soggetti iscritti al SSR, affetti da patologie rare, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.600 euro - incrementato in funzione della composizione del nucleo familiare secondo i parametri desunti dalla scala di equivalenza della tabella 2 al D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche – hanno diritto all’esenzione dal ticket farmaceutico per i farmaci correlati alla patologia (codice di esenzione: E40).
Per le modalità relative alla richiesta di esenzione regionale per l’assistenza farmaceutica per malattie croniche si rimanda al relativo paragrafo.
Con riferimento all’assistenza specialistica ambulatoriale per le donne in stato di gravidanza e a tutela della maternità, l’art. 59 del DPCM 12.1.2017 prevede:
- sono gratuite le prestazioni specialistiche ambulatoriali per la tutela della maternità indicate dal medesimo articolo 59 e dagli allegati 10A, 10B fruite presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, compresi i consultori familiari;
- nelle specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato 10C, sono gratuite le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate per la valutazione del rischio e la successiva diagnosi prenatale, prescritte dallo specialista.
Link
La Legge n. 296/2006 e successive modificazioni, all'art. 1 comma 796, lett. p) prevede:
- Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro;
- La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni.
La delibera regionale n. 3379 del 2012, definisce i “Criteri per la definizione dei codici bianchi alla dimissione del Pronto Soccorso”. Tale documento in particolare prevede:
- Tutti gli accessi classificati come “codice bianco alla dimissione” sono assoggettati al pagamento della quota fissa per l’accesso, attualmente 25,00 euro, nel rispetto delle esenzioni già declinate dalla normativa, nazionale e regionale, vigente.
- Sono classificati come “codice bianco alla dimissione” tutti i pazienti con qualsiasi classificazione di triage di accesso che autonomamente lasciano il Pronto Soccorso, prima della chiusura del verbale.
La delibera regionale n. 4251 del 2021 prevede una specifica esenzione regionale (L05) per gli operatori delle forze armate, delle forze di polizia, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della polizia locale.
Per approfondimenti si rimanda al Servizio "Pronto Soccorso".
La DGR n. 3685 del 20/12/2024 (in allegato) ha approvato il documento “Erogabilità delle prestazioni odontoiatriche a carico del SSN, ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017” (Allegato 4) che indica le prestazioni odontoiatriche erogabili a carico del SSN per:
• i cittadini in età evolutiva (0-14 anni);
• i soggetti in condizioni di vulnerabilità sanitaria;
• i soggetti in condizioni di vulnerabilità sociale;
• la popolazione in generale.
Non sono a carico del SSN/SSR gli interventi di tipo estetico e i manufatti protesici, ortodontici, implantologici e gnatologici che rimangono a carico del paziente.
Il diritto ad accedere alle prestazioni odontoiatriche in regime di SSN non coincide automaticamente con il diritto all'esenzione, per cui si deve accertare prima il diritto all'erogazione delle prestazioni in regime di SSN e, di seguito, accertare il diritto ad un'eventuale esenzione dal ticket.
La compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per l’odontoiatria segue le regole generali; il citato atto, difatti, non modifica il sistema di partecipazione alla spesa (ticket) per gli utenti con diritto di accesso all’assistenza odontoiatrica con il SSN.
L’art. 16, comma 3 del DPCM 12.1.2017 prevede:
“Le prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale limitatamente ai soggetti che presentano le condizioni definite nell'allegato 4A al presente decreto”. Tale allegato indica i “Fattori di rischio per l’erogazione delle prestazioni di densitometria ossea”.
L’accertamento del criterio che determina l’erogabilità della prestazione con il SSR è a carico del prescrittore che stila l’impegnativa.
Per l’accesso alle cure termali è previsto il pagamento di un ticket fissato dalle disposizioni nazionali.
Nessun pagamento è dovuto da chi sia in possesso di specifica esenzione, mentre gli assistiti parzialmente esenti pagano una quota fissa per ricetta.
Per conoscere la tipologia dei soggetti esenti dal ticket per questo tipo di prestazioni si veda la scheda informativa Cure termali e terme.